Per tutelare il cittadino che presenta domanda di invalidità civile, con esito negativo, esistono due strumenti: il ricorso giurisdizionale e quello amministrativo. Il primo è relativo alla fase dell’accertamento sanitario, il secondo invece riguarda la procedura di concessione del beneficio.
I requisiti per la pensione di invalidità
Può ottenere il riconoscimento il cittadino che risponde ai seguenti requisiti sanitari e amministrativi:
- è stato riconosciuto totalmente e permanentemente inabile;
- è in condizioni di bisogno economico;
- ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- è cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza;
- è cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno, anche se privo di permesso di soggiorno CE di lungo periodo (articolo 41 del Testo unico sull'immigrazione);
- ha residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
- ha un reddito che non superi la soglia prevista dalla legge annualmente.
Se i requisiti sanitari e amministrativi non vengono riconosciuti, il cittadino ha la possibilità di fare ricorso.
Il ricorso amministrativo
Il ricorso amministrativo è ammesso contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici relativi ai requisiti come il reddito, la cittadinanza e la residenza. La presentazione di questa forma di ricorso avviene esclusivamente per via telematica:
- direttamente dal cittadino, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto, utilizzando l’apposita procedura “Ricorsi On Line” disponibile nell’Area Servizi del portale;
- tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'Istituto, attraverso i servizi telematici Inps a loro dedicati.
Il ricorso giurisdizionale
In caso di risposta negativa da parte della commissione medica, il cittadino può promuovere un ricorso giurisdizionale entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario.
Secondo la legge nei giudizi per l’invalidità civile, cecità e sordità, l’handicap e la disabilità è obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo – ATP: un’analisi finalizzata alla verifica delle condizioni sanitarie che legittimano le pretese che il ricorrente intende far valere in giudizio (legge 111/2011).
Una volta fatta richiesta di accertamento tecnico da parte del cittadino, questo viene affidato da parte del giudice ad un consulente tecnico d’ufficio (CTU) e il ricorrente può farsi assistere da un medico legale di sua fiducia.
Terminata la consulenza tecnica, il giudice fissa un termine (non superiore a 30 giorni) entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente. In assenza di contestazioni, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento, che non è più impugnabile né modificabile. Se invece una delle parti dichiara di voler contestare le conclusioni del CTU, si apre il giudizio con il deposito del ricorso introduttivo nel quale, a pena di inammissibilità, vanno indicati i motivi della contestazione.
Prima di presentare ricorso, si consiglia di affidarsi ad un legale esperto in materia, raccogliere un’adeguata documentazione scientifica della patologia e verificare se la propria patologia dia diritto all’esenzione per malattia rara o cronica, controllando attentamente il nuovo elenco ministeriale.
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