Conciliare esigenze personali e familiari con quelle lavorative è un obiettivo molto difficile da raggiungere, soprattutto nel caso in cui il lavoratore ha il compito di assistere un parente disabile. Cuore del problema, molto spesso, è la sede di lavoro e la conseguente richiesta di trasferimento per fornire l’assistenza necessaria. Ed è qui che entra in gioco la Legge 104 del 1992.
L’articolo 33 V comma della legge n. 104/1992, nel testo novellato dall’articolo 24 della l. 183 del 04.11.2010, stabilisce che: “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.”
Il diritto di scegliere la suddetta sede sussiste non soltanto al momento della scelta della prima sede di lavoro, ma anche nel corso dell’attività lavorativa, laddove sopravvengano eventi morbosi comportanti l’esigenza di assistenza continua in favore di un prossimo congiunto.
La Giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 28230 del 18.12.2013; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 23857/2017 dell’11.10.2017 e da ultimo Cass. Civ. Sez. Lav. n. 6150 del 1.3.2019) ha definitivamente affermato che l’articolo 33 della legge 104/92 si applica anche in costanza di lavoro e di richiesta da parte del lavoratore di poter assistere il familiare disabile.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.24015 del 12.10.2017 ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’articolo 33 comma 5 della legge n.104 del 1992 il diritto del lavoratore non può subire limitazioni risultando la inamovibilità giustificata dal dovere di cura e di assistenza da parte del lavoratore al familiare disabile, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive che, in equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte”, mentre con l’ordinanza n. 23857 dell’11.10.2017 ha chiarito definitivamente che “…è onere del datore di lavoro provare la sussistenza di ragioni di natura organizzativa, tecnica o produttiva, che impediscono di accogliere la richiesta di un’assunzione, o anche di trasferimento, presso una sede di lavoro vicina al domicilio della persona disabile che si assiste”.
Principi fatti propri anche ormai dai Giudici di merito: Corte Appello di Milano Sez. Lav. del 19.03.2014; Tribunale di Roma Sez. Lav. Sen. del 10.01.2019; Corte di Appello di Roma Sez. Lav. Sen. del 30.10.2018; Tribunale Ordinario di Bari Sez. Lav. ordinanza del 29.05.2018; Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro – ordinanza del 9.8.2018.
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Avv. Giacomo Lombardi
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