Come funziona il lavoro stagionale

22 giugno 2019

Esistono periodi dell’anno in cui l’attività lavorativa in alcuni settori, come quello turistico, agricolo o alimentare, si intensifica. Per far fronte al bisogno di una maggiore forza lavoro è stato introdotto il contratto a termine per attività stagionali. Per attività stagionali si intendono:

  • le attività previste dai contratti collettivi;
  • le attività disciplinate da un apposito decreto del Ministero del lavoro non ancora emanato.

La durata del contratto a termine

L’azienda che assume un dipende con un contratto stagionale, può farlo per una durata massima di 12 mesi. Eventuali proroghe o rinnovi possono essere giustificati da:

  • esigenze temporanee e oggettive esterne alla azienda, come ad esempio la sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei non prevedibili o programmabili.

Le successive assunzioni a termine

Per assumere una seconda volta un dipendente con contratto stagionale devono necessariamente passare da un’assunzione all’altra, 10 giorni se il rapporto lavorativo precedente ha avuto una durata inferiore ai sei mesi; 20 giorni se il rapporto lavorativo precedente ha avuto una durata superiore ai sei mesi.

Il diritto di precedenza del lavoratore a termine

Il lavoratore assunto a termine per svolgere un’attività di tipo stagionale ha diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni a termine per svolgere lo stesso tipo di attività. Per avvalersi di tale diritto però, deve esprimere per iscritto la sua volontà entro tre mesi prima del termine del contratto.

Inoltre, chi ha prestato servizio per un periodo superiore ai sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore nei successivi dodici mesi.

 Il contributo addizionale all’1,4%

L’azienda che assume un lavoratore a termine ha un costo INPS maggiore rispetto a quelli di un lavoratore a tempo indeterminato. Viene applicato un contributo addizionale pari all’1,4% destinato a finanziare l’indennità di disoccupazione NASPI, calcolato sull’imponibile previdenziale e versato con modello F24 insieme agli altri contributi.

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