NO VAX, VACCINO ANTI COVID E RAPPORTO DI LAVORO

11 agosto 2021

Senza vaccino, niente lavoro e niente stipendio.

Ormai questo è l’orientamento della giurisprudenza di merito: Tribunale di Verona Sez. Lav. Ordinanza del 24.05.2021 e da ultimo Tribunale di Roma Sez. Lav. Sentenza n. 18441/2021 e Tribunale di Modena Sez. Lavoro con ordinanza n. 2467 del 23.07.2021.

Quindi se un datore di lavoro lascia a casa senza retribuzione un dipendente che non vuole vaccinarsi, non si tratta di provvedimento disciplinare, bensì di una misura necessaria ed indispensabile quando non ci sono altre mansioni cui destinare il dipendente che non vuole vaccinarsi, che alla visita medica aziendale risulta inidoneo a stare a contatto con la clientela e, deve, pertanto rimanere a casa. 

Non prestando alcuna attività lavorativa non ha diritto allo stipendio.

Secondo la giurisprudenza citata il datore di lavoro “è obbligato a sospendere in via momentanea il dipendente dalle mansioni cui è addetto, ai sensi dell’articolo 2087 del c.c.”

Anche il T.U. Sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008) pone in capo al lavoratore delle responsabilità “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

I Giudici hanno quindi ritenuto legittimo il provvedimento del datore di lavoro di sospendere il lavoratore per inidoneità temporanea allo svolgimento delle sue mansioni.

Concludendo: chi è a contatto con il pubblico o lavori in spazi ridotti accanto ai colleghi può essere sospeso dal lavoro e dalla retribuzione in caso di mancata vaccinazione.

Il diritto alla libertà di autodeterminazione va, infatti, bilanciato con gli altri diritti costituzionali tra cui il diritto alla salute degli alti e quello di libera iniziativa economica.

In estrema sintesi: in caso di lavoratori no vax, che rifiutano di vaccinarsi contro il Covid-19, l’azienda è legittimata a sospenderli dal servizio e dal pagamento dello stipendio

Per il personale scolastico (docenti e Ata) dal primo settembre sarà obbligatorio il green pass per poter svolgere il servizio a scuola, con la possibilità per coloro che non possono sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute, di ottenere il certificato di esenzione.

Gli insegnanti no vax e sprovvisti di Green pass andranno incontro ad una sospensione dal lavoro e dallo stipendio dopo cinque giorni di assenza, considerata ingiustificata.

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